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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella delle funzioni e degli assegni dei funzionari ed
impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio
all'estero, allegata alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul
trattamento economico del personale in servizio all'estero, e'
sostituita dall'unita tabella vistata dal Ministro per gli affari
esteri e da quello per il tesoro.
Ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, gli assegni lordi
indicati in tale tabella sono elevati agli importi risultanti
dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano ferme le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ed all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.