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La Camera dei deputati ed i Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle
norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono cosi'
modificati:
"Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato
a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10,
siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque
retribuita.
Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a
carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola
media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non
oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'".