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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese
artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.
949, viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di
lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al
1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.