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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA