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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario
dell'Unita' d'Italia, istituito con l'articolo 1 della legge 30
dicembre 1959 t, n. 1235, e' autorizzato a contrarre mutui, per un
importo complessivo non superiore a lire 3.000.000.00 ad integrazione
delle disponibilita' finanziarie occorrenti per il raggiungimento
delle sue finalita' istituitive.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al suddetto
Comitato nazionale mutui fino alla concorrenza di lire 3 miliardi, da
somministrarsi in base ad autorizzazioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, garantiti con iscrizione ipotecaria sugli
immobili costruiti dal Comitato stesso.
I mutui previsti dal precedente comma sono altresi' assistiti dalla
garanzia dello Stato.
Tali mutui, per la parte non estinta, all'atto dello scioglimento
del Comitato nazionale, saranno trasferiti con gli immobili, giusta
quanto disposto con l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1959, n.
1235.