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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 174. (Dotazione organica unica per le qualifiche di
segretario, segretario aggiunto e vice segretario).
"I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o
qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".
Art. 175. (Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario). - "La
promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice
segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica.
La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari
aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica".
Art. 183. (Dotazione organica unica per le qualifiche di
archivista, applicato e applicato aggiunto). - "I posti di
archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate,
sono resi cumulativi in un unico organico".
Art. 184. (Promozioni ad applicato ed archivista). - "La promozione
ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti
dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo
servizio nella qualifica.
La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati
dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica".
Art. 191. (Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo,
usciere ed inserviente). - "I posti di usciere capo, usciere ed
inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un
unico organico".
Art. 192. (Promozione ad usciere e ad usciere capo). - "La
promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello
stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio
nella qualifica.
La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello
stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio
nella qualifica.
Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine
di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta
anzianita', abbiano dimostrato diligenza e buona condotta".