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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disponibilita' del Fondo costituito con l'articolo 7 del
decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio
1955, n. 84, possono essere utilizzate, oltre che per l'acquisto di
buoni del Tesoro poliennali, emessi e da emettere anche per
l'acquisto dei certificati speciali di credito emessi e da emettere
dal Tesoro in base a disposizioni di legge, nonche' per le operazioni
di ritiro e di rimborso di cui ai successivi articoli.
I certificati speciali di credito di cui al comma precedente
saranno acquistati tramite il servizio del Portafoglio dello Stato ad
un prezzo non superiore al loro valore nominale, secondo le modalita'
da stabilirsi dal Ministro per il tesoro. Detti certificati saranno
immediatamente consegnati alla Direzione generale del tesoro per il
loro annullamento.