Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dallo ottobre 1961, agli impiegati civili, di ruolo e
non di ruolo, ed agli operai permanenti che appartengono alle
Amministrazioni delle finanze - esclusa l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato - del tesoro, del bilancio e delle
partecipazioni statali, nonche' al personale di ruolo e non di ruolo
della Corte dei conti, non contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n.
392, e successive modificazioni, e' attribuito un assegno mensile
lordo, non pensionabile, pari alle seguenti aliquote dell'importo
dello stipendio o della paga o della retribuzione annuo lordo
iniziale corrispondente al rispettivo coefficiente, moltiplicato per
8,161:
a) 1/360 per il personale con coefficiente di stipendio superiore
a 500;
b) 1/280 per il personale con coefficiente di stipendio da 202 a
271;
c) 1/300 per tutto il rimanente personale.
L'assegno di cui al precedente comma spetta altresi' ai militari
della guardia di finanza destinati presso gli uffici centrali e
periferici delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del
bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti e
finche' sussista tale loro posizione di servizio.
L'assegno di cui al precedente primo comma spetta anche ai
segretari comunali ed agli insegnanti elementari che prestano
servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza
del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 18 della legge 19
ottobre 1956, n. 1224, e dell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952,
n. 610, nonche' al personale comunque comandato presso le
Amministrazioni finanziarie e cessa con il cessare di tale loro
posizione di servizio.