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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei
carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica
nonche' delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza conseguono i gradi di tenente, di
capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado
rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei.