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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della
disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio
permanente effettivo per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da
causa di servizio o per effetto, rispettivamente delle leggi 11
gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808, compete, a decorrere
dal 1 gennaio 1958 fino all'eta' di sessantacinque anni e, comunque,
per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento
di quiescenza, l'indennita', speciale prevista per gli ufficiali
dell'esercito dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.