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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e'
costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita
dello stesso.