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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello
Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed
equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il
quale abbia maturato l'anzianita' di almeno tre anni nella qualifica
stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo,
promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di
posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere
di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla
data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
In corrispondenza dei posti in soprannumero cosi' creati, sono
lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei
singoli ruoli