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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il
rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori
agronomi e dei periti agrari sono stabilite mediante decreto del
Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per
l'agricoltura e foreste, su proposta dei rispettivi Consigli
nazionali
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA