Legge Ordinaria n. 1180 del 07/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 23 novembre 1961 n. 291)
Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  tariffe  degli  onorari  e delle indennita' ed i criteri per il
rimborso  delle  spese  per  le prestazioni professionali dei dottori
agronomi  e  dei  periti  agrari  sono stabilite mediante decreto del
Ministro  per  la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per
l'agricoltura   e   foreste,  su  proposta  dei  rispettivi  Consigli
nazionali

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 ottobre 1961

                               GRONCHI

                                            FANFANI - RUMOR - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)