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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la misura
massima dell'aliquota d'imposta stabilita dal regio decreto 31
ottobre 1941, n. 1418, per ciascuna delle Camere di commercio,
industria ed agricoltura, e' aumentata di lire 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA