Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella locuzione cessione di beni, usata dall'articolo 1 del regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno
1940, n. 762, rientrano anche le somministrazioni ed i contratti
aventi per oggetto la cessione di beni mobili fabbricati su
ordinazione.
In tali sensi restano modificate le disposizioni dello art. 3,
lettera b), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'articolo 45 del
regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.
L'emissione del documento da assoggettare ad imposta generale
sull'entrata deve essere effettuata nei modi e termini di cui
all'articolo 15 del regio decreto-legge 8 giugno 1943, n. 452.