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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in
cavo, di canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di
proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
ed i canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche
ed apparati telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali,
enti diversi e privati, nonche' le quote di spese generali, di
surrogazione del personale e di appoggio previste dalle norme in
vigore, sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto
27 febbraio 1936, n. 645.
Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di
determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha
effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a
quello di pubblicazione della presente legge medesima.
La decorrenza delle eventuali successive variazioni non puo' essere
anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima
determinazione.