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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, e' sostituito dal
seguente:
"Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati,
dall'ammontare dell'imposta generale sull'entrata da restituire a
norma del precedente articolo 1, deve essere dedotto l'ammontare
dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio
corrispondente al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico
delle bollette di temporanea importazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
TAVIANI - COLOMBO -
MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA