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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
e' aggiunto il seguente periodo:
"Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate
successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di
pensione, assegno o indennita' di guerra venisse a risultare piu'
favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del
precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di
contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento
piu' favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le
modalita' previste dal presente articolo, successivamente alla data
di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano
determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o
indennita' di guerra".
Al secondo comma del medesimo articolo 12, il primo periodo e'
cosi' modificato:
"Nell'eventualita' che, vuoi per effetto di opzione anteriormente
esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver
potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti
dalla sua volonta', sia gia' stata liquidata una indennita' in
capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la
somma per tale titolo corrisposta e' considerata come
capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di
guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della
pensione o dell'assegno".
Al medesimo articolo 12 e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla
domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo
articolo 101".