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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire
(1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al
1962-63.
All'onere di cui sopra si fara' fronte, per la quota relativa
all'esercizio 1960-61, mediante riduzione del fondo inscritto al
capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il detto esercizio e per la quota di pertinenza
dell'esercizio 1961-1962 mediante riduzione del fondo di cui al
corrispondente capitolo n. 546.