Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per lo svolgimento di ricerche e studi necessari alla periodica
revisione e pubblicazione della farmacopea ufficiale, prevista
dall'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7
novembre 1942, n. 1528, il Ministro per la sanita' si avvale di una
Commissione permanente di cui fanno parte persone anche estranee
all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte nelle varie
materie oggetto delle ricerche e degli studi.
Per esigenze funzionali la Commissione permanente puo' essere
ripartita in gruppi di lavoro.
La Commissione permanente e' costituita con provvedimento del
Ministro per la sanita' che nomina altresi' un presidente scelto fra
i componenti della Commissione, di concerto con il Ministro per il
tesoro.