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Legge Ordinaria n. 1244 del 10/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1961 n. 304)
Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  delle  Conservatorie  dei registri immobiliari e degli
Uffici  del  registro  che  durante gli esercizi finanziari 1944-45 e
precedenti,  nella  loro  qualita'  di contabili dello Stato, abbiano
avuto  gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto,
dei   Patrimoni  riuniti  ex  economali,  e  dei  bollettari  per  la
riscossione  del  prestito  redimibile  5  per  cento,  i  ricevitori
provinciali  delle  imposte  dirette  per le entrate riscosse a mezzo
ruoli,   gli   esattori  comunali  e  i  gestori  provvisori  per  la
riscossione  delle  imposte e delle altre entrate straordinarie senza
l'obbligo  del  non  riscosso  per riscosso, i gestori provvisori per
l'esercizio  delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione
e  per  i  residui  d'imposta  dell'esattore decaduto, i magazzinieri
economi  per  i  bollettari  delle  esattorie  vacanti,  per i valori
bollati,  per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per
il  culto,  sono  discaricati agli effetti contabili qualora siano in
grado  di  documentare  di non aver potuto rendere i conti giudiziali
prescritti,  relativi  a  tutto  l'esercizio finanziario 1944-45, per
cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.
  Detti  agenti  contabili  sono  altresi'  discaricati  per  i conti
giudiziali   relativi   allo  stesso  periodo  prodotti  agli  uffici
competenti  ed  ivi  andati  smarriti  o  distrutti,  senza che possa
operarsene la ricostruzione.
  Resta  salvo  ed  impregiudicato  il giudizio della Corte dei conti
sulle  responsabilita'  emerse  o  che  potessero  emergere per fatti
inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.
 

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