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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I piani regolatori dei porti iscritti nella 2ª e 3ª classe della
seconda categoria previsti dall'art. 22 della legge 20 agosto 1921,
n. 1177, sono approvati con decreto del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con il Ministro per la marina mercantile,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
SCELBA - TRABUCCHI -
TAVIANI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA