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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 4, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, deve
intendersi nel senso che la posizione giuridica ed il trattamento
economico acquisiti dagli impiegati contemplati nei numeri 2), 3), 4)
e 5) del primo comma dello stesso articolo, sono riferite alla
posizione ed al trattamento ad essi spettanti, per effetto di
disposizioni anteriori, comprese le disposizioni del decreto
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e
modificazioni, anche se nei loro confronti non abbiano trovato
completa applicazione.
L'inquadramento nei ruoli speciali transitori e nei ruoli,
aggiunti, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile
1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, e'
effettuato nei confronti degli impiegati indicati al precedente
comma, che abbiano presentato nei termini stabiliti la domanda
prevista all'art. 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e che la
confermino con istanza, scritta, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, alla Direzione generale
dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o
dell'Amministrazione presso la quale prestino effettivamente
servizio. La mancata presentazione di detta istanza e' motivo di
decadenza. A detti impiegati, che siano provvisti di fondi di
previdenza, si applicano, dalla data di decorrenza del provvedimento
di inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, le
disposizioni dell'art. 14, primo e secondo comma, della legge 6 marzo
1958, n. 199.