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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono istituiti, con effetto dal 1 novembre 1961, presso il
Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire
alle esigenze funzionali delle Universita' e degli Istituti
d'istruzione universitaria:
a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori
degli Orti botanici (carriera direttiva);
b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);
c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facolta' o
Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera
direttiva);
d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette
(carriera di concetto);
e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie
universitarie (carriera di concetto);
f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto),
g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto).
Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle
lettere b), f) e g) le disposizioni del decreto dei Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul
decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.
La dotazione organica dei ruoli predetti e' determinata nelle
tabelle A, B, C, D, E, F, G, annesse alla presente legge.
I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di
cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 e alle successive
modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e
quello degli ausiliari delle Universita' e degli Istituti di
istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e
successive modificazioni, sono sostituiti dal 1 novembre 1961 con
quelli stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente
legge.