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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi
Le carriere, i ruoli e le relative dotazioni organiche del
personale dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli
studi, delle Soprintendenze e degli Istituti di antichita' e belle
arti, delle Soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche
pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro sono
stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.
E' fatto divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo
di fatto, di personale direttivo, insegnante e non insegnante di
scuole, e di istituti di ogni ordine e grado presso gli uffici ai
quali si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle tranne che
nei casi previsti dalla legge.
Il personale indicato nel precedente comma che alla entrata in
vigore della presente legge si trovi in posizione di comando o di
distacco deve essere restituito alle scuole e agli istituti di
provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma
del successivo articolo 12.