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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione
durante il periodo di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818,
non hanno potuto ottenere l'indennita' di disoccupazione perche'
decaduti dal diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7,
primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della
legge 5 febbraio 1957, n. 18, o perche' durante il periodo predetto,
o parte di esso, non furono iscritti all'ufficio di collocamento a
termini dell'articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1957, n. 818, hanno facolta' di presentare domanda per
ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al
quale la prestazione stessa e' riferita, entro centoventi giorni da
quello della entrata in vigore della presunta legge.