Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare
temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario
provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale
10 giugno 1955, n. 854, e' corrisposto, dal Ministero della sanita',
un compenso mensile, di importo non superiore allo stipendio iniziale
previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse
esercitano le libere, professioni sanitarie.
Detto compenso verra' corrisposto nella misura di lire 30.000
qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.