Legge Ordinaria n. 1278 del 18/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1961 n. 310)
Compensi al personale incaricato delle funzioni di medico e veterinario provinciale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle   persone,   cui  venga  conferito  l'incarico  di  esercitare
temporaneamente  le  funzioni  di medico provinciale e di veterinario
provinciale  ai  sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale
10  giugno 1955, n. 854, e' corrisposto, dal Ministero della sanita',
un compenso mensile, di importo non superiore allo stipendio iniziale
previsto  per  il personale statale con coefficiente 402, quando esse
esercitano le libere, professioni sanitarie.
  Detto  compenso  verra'  corrisposto  nella  misura  di lire 30.000
qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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