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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali,
gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei
privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo
unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a
decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorche' sia
trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia
oltrepassato il capitale di lire 200.000.
Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate con le
aziende di credito dagli Istituti di cui al comma precedente sono
registrate col pagamento della tassa fissa.
Non sono restituibili le tasse e le imposte indiretto sugli affari
gia' percette, in misura ordinaria, al momento della entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA