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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle
Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685,
e modificate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, e 23 ottobre
1960, n. 1239, sono apportate le modificazioni risultanti
dall'allegato alla presente legge.