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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' in facolta' del Ministro per le finanze di consentire, con
proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti
di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti
aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa allegato
A, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, possa effettuarsi
in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine
d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e
9 dello stesso decreto legislativo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al
competente Ufficio del registro la denuncia indicante il numero
presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati
nell'anno successivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA