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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per la
concessione in favore dell'istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato, del contributo, ai sensi della legge 2 luglio
1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al
personale del Centro comune di ricerche nucleari in Ispra.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo saranno
inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino
all'esercizio 1995-1996 in ragione di lire 300 milioni annui.