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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle
provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n.
1224, verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verra'
effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal
Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti
ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.