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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487,
della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n.
926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962,
concernenti la utilizzazione dei materiali di artiglieria,
automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed
aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei
materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo
della guardia di finanza nonche' le disposizioni della legge 17
aprile 1957, n. 287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei
servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti
radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'amministrazione di
pubblica sicurezza, sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964.
Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per
il periodo previsto nel precedente comma ai materiali di casermaggio
ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI -
SCELBA - TRABUCCHI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA