Legge Ordinaria n. 1290 del 22/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1961 n. 313)
Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487,
della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n.
926,  e  degli  articoli  2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962,
concernenti   la   utilizzazione   dei   materiali   di  artiglieria,
automobilistici,  del  genio,  del commissariato, sanitari, navali ed
aeronautici,   appartenenti   all'Amministrazione   militare   e  dei
materiali  dei  servizi  del  naviglio e automotociclistico del Corpo
della  guardia  di  finanza  nonche'  le  disposizioni della legge 17
aprile  1957,  n.  287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei
servizi  automotociclistico  e di naviglio del Corpo delle guardie di
pubblica   sicurezza   e  dei  materiali  destinati  ai  collegamenti
radiotelegrafici,  telegrafici  e  telefonici dell'amministrazione di
pubblica sicurezza, sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964.
  Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per
il  periodo previsto nel precedente comma ai materiali di casermaggio
ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1961

                               GRONCHI

                                                FANFANI - ANDREOTTI -
                                                 SCELBA - TRABUCCHI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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