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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati
ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor
militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e
previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento,
essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non provvisti
del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina dalla
idoneita' fisica ed il limite massimo di eta' per conseguire la
nomina stessa e' stabilito in anni 55.
Il grado di sottotenente di complemento e' conseguito dai
sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo
equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di
appartenenza, e dai sottufficiali della Aeronautica nel ruolo degli
ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.