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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi relativi a domande di riscatto presentate da iscritti
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali sono
calcolati secondo le norme vigenti anteriormente al 1 gennaio 1954,
quando sussistano le seguenti condizioni:
a) che gli iscritti alla detta Cassa non abbiano potuto
presentare domanda di riscatto in data anteriore al 1 gennaio 1954, a
causa del ritardo con cui la loro iscrizione alla Cassa stessa venne
regolarizzata da parte dell'Amministrazione dell'Ente dal quale
dipendevano;
b) che gli iscritti medesimi siano cessati dal servizio in data
anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, senza
aver raggiunto i limiti richiesti per il diritto alla pensione;
c) che il servizio da riscattare sia sufficiente per il
conseguimento del diritto alla pensione.
Sono ammessi a riscatto solo gli anni mancanti per il
raggiungimento di tale diritto, ad eccezione unicamente dei servizi
militari che possono essere riscattati anche per gli anni eccedenti
il minimo influente. Per tali anni, pero', il riscatto si effettua
applicando i coefficienti della legge 11 aprile 1955, n. 379 e
successive modificazioni.