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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari
irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n.
14, e' concesso il trattamento economico nella misura e con le
modalita' di cui alla tabella D) della legge 10 agosto 1950, n. 648,
e successive modificazioni.
Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono
applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra,
l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni
altra disposizione che si riferisca alla protezione ed alla
assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in
guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento
preferenziale.
Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato
cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il
comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio
dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni anche
isolate, di terrorismo o di sevizie.
Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare
delle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto
parte delle forze armate regolari, la liquidazione e' effettuata
nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.