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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il pagamento delle spese sotto elencate e' data facolta' al
Ministero delle finanze di emettere, in deroga all'articolo 56,
penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
concernente disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni,
aperture di credito entro i seguenti limiti d'importo:
a) spese occorrenti per la conservazione dei catasti rustici ed
urbani presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e per la
compilazione dei ruoli delle imposte fondiarie: lire 30 milioni;
b) compensi per lavoro straordinario: lire 50 milioni;
c) indennita' a rimborso delle spese di trasporto per missioni:
lire 50 milioni;
d) quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali
giudiziari sulle somme recuperate dall'Erario sui crediti inscritti
nei campioni civili e penali delle cancellerie, sulle somme
dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita di corpi di
reato: lire 50 milioni;
e) diritti, proventi e compensi spettanti ai sensi dell'articolo
3, primo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869: lire 70
milioni.