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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953,
concernente le misure delle indennita' di aeronavigazione, di
pilotaggio e di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle
A, B e C annesse alla presente legge.
Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge le indennita' ragguagliate o
comunque commisurate alle indennita' di aeronavigazione, di
pilotaggio e di volo.