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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione degli uffici agricoli di zona
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato ad
istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di
zona, posti alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, il Ministro delimita la circoscrizione
territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprendera' il
territorio di uno o piu' Comuni, per una estensione compresa tra i
10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche
economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee.
In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali
prevalga la piccola proprieta' diretta coltivatrice, la
circoscrizione dell'Ufficio agricolo di zona, potra' ridursi fino a
5.000 ettari.
Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale
appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla
tabella II annessa alla presente legge.
Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, e' abrogato per quanto
concerne la facolta' conferita al Ministro per l'agricoltura e le
foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura.