Legge Ordinaria n. 1306 del 24/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1961 n. 317)
Modificazione delle norme legislative che in atto disciplinano l'investimento dei fondi di riserva degli Istituti di credito fondiario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  fondi  di  riserva, degli istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario devono essere impiegati nei seguenti modi:
    mutui fondiari fatti in contanti e senza corrispondente emissione
di cartelle;
    contanti in cassa;
    titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
    cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;
    cartelle fondiarie di propria emissione;
    cartelle di credito agrario;
    conti  correnti  con l'Istituto di emissione o con quelle aziende
di  credito  con  le quali gli istituti autorizzati all'esercizio del
credito  fondiario  intrattengono  rapporti  di corrispondenza per il
servizio di collocamento delle proprie cartelle.
  Rimane  fermo,  limitatamente al capitale dell'Istituto italiano di
credito  fondiario,  il  disposto  dell'art. 83 del testo unico delle
leggi  sul  credito  fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio
1905, n. 646.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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