Legge Ordinaria n. 1307 del 16/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1961 n. 318)
Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  dei  ruoli  aggiunti  del  Ministero della sanita',
istituiti   in  sostituzione  dei  ruoli  speciali  transitori,  sono
inquadrati  nei  corrispondenti ruoli organici nella qualifica pari a
quella  di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa
e  nell'ordine  in  cui  si  trovano  collocati  nei  predetti  ruoli
aggiunti,  conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e
di qualifica acquisite.
  Gli  impiegati  appartenenti  al  ruolo aggiunto dei segretari sono
inquadrati,  a  seconda  del  titolo  di  studio posseduto, nel ruolo
organico dei ragionieri o dei segretari tecnici.
  Gli  impiegati  dei  ruoli  aggiunti  delle  altre  Amministrazioni
statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e
periferici  del Ministero della sanita' e presentino apposita domanda
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della legge
stessa,  possono  essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici
del  Ministero  della  sanita',  si  conforme giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione, con le stesse modalita' e condizioni di
cui al precedente comma.
  La  norma  di cui al primo comma si applica anche nei confronti del
personale  del Ministero della sanita' che sara' inquadrato nei ruoli
aggiunti  successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
previa   domanda   da   presentarsi  entro  un  anno  dal  conseguito
inquadramento.
  Gli  inquadramenti  di  cui  ai  precedenti commi, che risulteranno
eccedenti  il  numero  dei  posti  di  organico,  saranno disposti in
soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive
vacanze.
  Il  personale  inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente
articolo,   non   puo'  essere  ammesso  allo  scrutinio  per  merito
comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando
gli  impiegati  che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano
maturato l'anzianita' minima prescritta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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