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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono
stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
a) Funzione di Magistrato di Cassazione
Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000;
Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti
di sezioni ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati
lire 4.500.000.
b) Funzione di Magistrato di Corte di appello
Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.
c) Funzione di Magistrato di Tribunale
Giudici ed equiparati lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire
1.800.000.
Agli auditori giudiziari e' corrisposto per i primi sei mesi un
assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire
120.000 mensili.