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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma
dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai
loro congiunti in caso di morte o di irreperibilita', per causa di
servizio di guerra o attinente alla guerra, e esteso il trattamento
previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive
modificazioni.
Il trattamento di cui al precedente comma decorre dal 25 maggio
1958 per coloro gia' in godimento di pensione o assegno ai sensi del
citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.