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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la
legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per
l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251,
e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e
capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.