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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificata
dalle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565,
sono prorogate al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23.