Legge Ordinaria n. 1312 del 20/12/1961 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1961 n. 318)
Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533,
e' prorogato di quattro mesi ed andra' a scadere il 30 aprile 1962.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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