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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533,
e' prorogato di quattro mesi ed andra' a scadere il 30 aprile 1962.