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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime
austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico
dallo Stato italiano, sono riversibili a favore delle vedove e degli
orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12,
13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.