Legge Ordinaria n. 132 del 14/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1961 n. 75)
Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   pensioni   liquidate   in   base  alle  norme  dell'ex  regime
austro-ungarico  o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico
dallo  Stato italiano, sono riversibili a favore delle vedove e degli
orfani  applicando  le  disposizioni contenute negli articoli 11, 12,
13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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