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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n.
968, e' cosi' modificato:
"In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza
aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il
pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA