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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi
gli apprendisti, di eta' inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le
eccezioni previste negli articoli seguenti.
Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Restano ferme le altre esclusioni previste dall'articolo 1 della
legge 26 aprile 1934, n. 653.