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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dotazione organica e ruolo
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a
fissare decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di
ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della
massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.
Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli
Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione
e' istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata
alla presente legge.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai
collocatori, compatibilmente con le distanze, puo' essere affidato,
per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in
piu' sezioni sia comunali che frazionali.
Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di
provincia e delle sezioni zonali puo' essere assegnato a domanda
degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio
anche il personale del ruolo dei collocatori.
Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui
all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12
ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, puo' essere
affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non
comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata
agli ispettori del lavoro,